Confartigianato Imprese, insieme alle altre principali confederazioni dell’artigianato e del commercio, ha ottenuto un’importante vittoria per le imprese: il Consiglio dei Ministri ha accolto la richiesta di prorogare al 21 luglio 2025 i termini per i versamenti fiscali, inizialmente previsti per il 30 giugno.
Una decisione che recepisce le difficoltà operative, segnalate dalle Organizzazioni, di rispettare il termine del 30 giugno da parte delle imprese che applicano gli ISA, difficoltà che sono legate alle numerose e recenti novità normative in materia tributaria, tra le quali le modifiche del nuovo concordato preventivo.
Nuovi termini per i versamenti: cosa cambia
Il decreto-legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 prevede lo slittamento al 21 luglio 2025 del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o che presentano cause di esclusione, inclusi i contribuenti in regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
I versamenti potranno essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
A chi si applica
La proroga si applica ai contribuenti che:
- esercitano attività per cui sono stati approvati gli ISA, con ricavi o compensi entro i limiti previsti;
- applicano il regime forfetario (L. 190/2014)
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (DL 98/2011);
- sono esclusi dagli ISA per motivi oggettivi (inizio/cessazione attività, regime forfetario, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli stessi requisiti, dichiarando redditi per trasparenza ai sensi degli artt.5,115 e 166 del TUIR.
Quali versamenti
Sono inclusi nella proroga anche i versamenti relativi a:
- saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive;
- saldo 2024 addizionali regionali e comunali IRPEF e primo acconto 2025 addizionali comunali IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- imposte su cripto-attività, IVIE, IVAFE;
- saldo 2024 e primo acconto 2025 IRAP;
- IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
- saldo IVA 2024 (se non già versato entro il 17 marzo) con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese;
- contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
- diritto annuale per il Registro delle Imprese.
Esclusi dalla proroga
Sono esclusi dalla proroga:
- i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt.32 ss. del TUIR
- i soggetti IRES con termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, per effetto della data di approvazione del bilancio o chiusura del periodo d’imposta.
- Per i soci Srl non trasparenti la proroga riguarda SOLO i contributi previdenziali (Ris. 173/E 16.07.07)
Confartigianato Imprese accoglie con soddisfazione questo risultato, che conferma l’importanza del dialogo istituzionale e della rappresentanza attiva per sostenere concretamente le esigenze delle imprese.