RESPONSABILITA’ NEL PROCESSO DI POSA DEI SERRAMENTI: PUBBLICATA LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 10818

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IL COMMENTO DI SAMUELE BROGLIO, CONSIGLIERE DI CONFARTIGIANATO LEGNO-ARREDO

 

Nel mese di ottobre 2023 è finalmente stata pubblicata la nuova revisione della norma UNI 10818, relativa all’individuazione e ripartizione dei compiti e responsabilità nel processo di posa dei serramenti. Trattasi della seconda revisione della nota UNI 10818 datata 1999, revisione resasi necessaria al fine di mantenere adeguata la norma di ripartizione responsabilità al mutato quadro generale, sia normativo che pratico del mondo della posa.

 

Bisogna anzitutto dire che, a differenza della revisione del 2015 (che stravolgeva l’impianto strutturale della vecchia norma passando dalla norma “versione 1999”, ideata e pensata per cantieri di nuova costruzione nei quali la presenza di “progettista” e “direttore lavori” – intesi come soggetti in possesso di specifiche abilitazioni ed iscritti agli appositi albi e collegi – era data per scontata, alla norma “versione 2015”, nella quale, prendendo atto della ormai affermata importanza sul mercato degli interventi di riqualificazione energetica in “edilizia libera” e quindi in assenza sia di progettista che di direttore lavori formalmente designati, si introducono regole pensate specificamente per tali interventi ossia nello specifico la nomina da parte delle parti dei soggetti facenti funzione di direttore lavori e progettista) la nuova revisione mantiene l’impostazione concettuale della versione che la precede limitandosi a contestualizzare meglio le specifiche situazioni.

 

La veste estetica della “versione 2023” è francamente molto diversa rispetto alla “versione 2015”, in quanto dopo la classica parte introduttiva composta da

 

  • capitolo 1: scopo e campo di applicazione, nella quale si stabilisce fondamentalmente all’installazione di quali prodotti la norma si applichi (nota: la 10818/2023 si può applicare a serramenti esterni ed interni, oscuranti e finestre da tetto; sono esclusi i serramenti tagliafuoco, le porte da garage e commerciali, le tende se non facenti parte del progetto di posa del serramento, i serramenti facenti parte di facciate continue, i serramenti antieffrazione, le porte motorizzate, i lucernari e le cupole. La norma non si applica ad interventi di manutenzione)
  • capitolo 2: riferimenti normativi
  • capitolo 3: termini e definizioni, che contiene la definizione dei termini più importanti per la lettura del testo di norma
  • capitolo 4: elenco dei ruoli considerati, parte che in pratica non si discosta molto dall’omologo capitolo 4 della “versione 2015” se non per qualche differenza nella nomenclatura (ad esempio: il “progettista” diventa “progettista architettonico”, allineandosi così alla terminologia di solito utilizzata nelle licenze edilizie, CILA ) e per qualche uscita di campo come quella del “fornitore delle vetrazioni” che scompare,

 

La norma prosegue non più con una descrizione dei ruoli generici dei singoli operatori bensì con due capitoli che descrivono:

  • capitolo 5: fasi del processo di posa in presenza di progettista architettonico e direttore lavori;
  • capitolo 6: fasi del processo di posa in assenza di progettista architettonico e direttore lavori

 

In estrema sintesi, leggendo il testo della norma si rileva che in caso siano presenti progettista architettonico e direttore lavori:

  • il progettista è responsabile della scelta del serramento e della redazione del relativo capitolato + verifica del progetto di posa;
  • il fornitore dei serramenti è responsabile della redazione di un progetto preliminare di posa (fatte salve diverse pattuizioni contrattuali) e della fornitura dei serramenti;
  • il costruttore edile è responsabile della realizzazione del vano di posa, della posa dei controtelai e della realizzazione del giunto primario (in subordinata ipotesi tale compito può essere svolto dall’installatore), dell’intonacatura dei vani e dello stoccaggio della merce in cantiere;
  • l’installatore è responsabile dell’installazione dei serramenti in tutte le loro fasi; come detto può essere in subordine responsabile di installazione controtelai e realizzazione giunto primario;
  • il direttore lavori è responsabile della supervisione di tutte le fasi operative (escluse quindi le fasi progettuali e di verifica del progetto di posa.

 

In caso non siano presenti progettista architettonico e direttore lavori (in questo caso si ritiene assente anche il costruttore edile):

  • il fornitore dei serramenti diviene una sorta di “general contractor” responsabile delle scelte progettuali, della predisposizione dei vani di posa (logicamente tramite personale proprio o per mezzo di soggetti esterni che però svolgeranno le attività in suo nome e conto), dell’eventuale posa e sigillatura dei controtelai nonché della fornitura dei serramenti; al fornitore dei serramenti compete anche la supervisione dei lavori come direttore lavori;
  • l’installatore è responsabile dell’installazione dei serramenti in tutte le loro fasi,

 

In entrambi i casi è previsto che il committente finale, a fine lavori, controfirmi un verbale di collaudo sul quale dovrà/potrà fare le sue necessarie osservazioni.

 

Trattandosi di norma logicamente essa ha valore gerarchico inferiore al contratto tra le parti in quanto:

 

  • la norma è mera regola dell’arte, che viene presa come base di valutazione in caso di mancanza di clausole condivise tra le parti
  • il contratto è lex specialis in relazione al rapporto d’affari che da lui viene regolamentato, e se non in contrasto con la legge ha valore vincolante nei rapporti tra le parti.

 

In casi particolari e rari, per esempio qualora siano necessari lavori di muratura eccessivamente invasivi ma che non richiedono l’intervento di progettista architettonico/direttore lavori ufficialmente nominati, sarà possibile quindi introdurre contrattualmente la figura del “costruttore edile” e responsabilizzarlo direttamente per la parte di sua competenza. D’altra parte, nella realtà di tutti i giorni è ormai pratica che il fornitore dei serramenti si assuma il ruolo di general contractor sollevando il cliente di tutte le responsabilità e consegnando un lavoro “chiavi in mano” (ed evitando il più possibile l’intervento dei costruttori edili al fine di minimizzare l’impatto dei lavori), e quindi la norma, che per ragioni di concisione non può contemplare tutte le possibili varianti, fa altro che fotografare la realtà più comune sul mercato.

 

Degno di nota è il fatto che la norma allineando così la 10818 alle altre norme di posa delle quali poco si trovava traccia nella “versione 2015”:

  • per le attività “di concetto” (ad esempio la progettazione del giunto di posa) svolte dal fornitore dei serramenti fa riferimento alla capacità e competenze di cui a punto 4 della 11673-2;
  • per le attività “operative” (ad esempio la realizzazione del giunto di posa) fa riferimento alla capacità e competenze di cui a punto 5.3 della 11673-2,

 

Ciò in pratica significa che:

  • le attività progettuali, quali la progettazione del giunto di posa o la scelta dell’idoneo tipo di serramento in assenza di progettista architettonico possono essere svolte solo da soggetti in possesso delle conoscenze e competenze del “posatore EQF4”;
  • le attività operative, quali la realizzazione del giunto di posa o l’installazione dei controtelai possono essere svolte solo da soggetti in possesso delle conoscenze e competenze del “posatore EQF3” (o naturalmente da quelle di un EQF4 che gli è superiore)

 

Per chi fosse già avvezzo all’applicazione della “versione 2015”, magari meglio ancora se già in linea con le prescrizioni delle norme “serie 11673”, francamente poco di nuovo, se non un maggiore dettaglio nella suddivisione delle fasi operative applicabili nei vari casi ed una maggiore necessità di stabilire contrattualmente eventuali divisioni dei ruoli “speciali” in caso di interventi non del tutto di routine (es. il ruolo dell’edile in caso di necessità di pesanti interventi murari quali il taglio di marmi particolarmente ostici, l’eradicazione di controtelai in ferro molto solidi ecc.) data la maggiore rigidezza della norma che obbliga ad un maggiore livello di burocratizzazione.

 

Per chi mai si sia approcciato alla suddivisione dei ruoli stabilita da norma e mai abbia avvicinato le norme “serie 11673”, e che quindi non si sia abituato per gradi a questa serie di paletti attorno ai quali girare, i nuovi meccanismi determineranno la necessità di mettere le cose in chiaro sin da subito, obbligatoriamente in forma scritta.

 

Samuele Broglio, Consigliere nazionale Confartigianato Legno Arredo e delegato alla normazione

 

Per maggiori informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere (rif. Alfredo Perico, tel. 035.274.292; e-mail alfredo.perico@artigianibg.com).

 

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