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  • ATTIVITÀ SOSPESE E CONSENTITE EX DPCM...

Caro Associato,

mercoledì 25 marzo 2020, sono stati adottati ulteriori provvedimenti che modificano parzialmente le limitazioni alle attività produttive, imposte precedentemente dal DPCM del 22 marzo 2020.

 

Sono stati infatti emanati:

il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e prevede un ulteriore inasprimento del sistema sanzionatorio PER SCARICARLO CLICCA QUI

 

 

e il DM 25-03-20 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, modificando l’elenco dei codici ATECO delle aziende le cui attività non sono sospese (rientranti nella tabella di cui all’allegato 1 del precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020). PER SCARICARLO CLICCA QUI

 

 

Ricordiamo quindi che a sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dai decreti sopra richiamati, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DM-MISE 25-03-20.

 

 

In particolare devono essere sospese dalla data del 26 marzo le attività di:

 

SETTORE MANIFATTURIERO:

– 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

– 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

– 17.24 Fabbricazione di carta da parati

– 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

– 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

– 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

– 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

– 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
– 22.1 Fabbricazione articoli in gomma

– 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

– 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

– 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicultura

– 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

-33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

– 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

– 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni

– 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

– 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

– 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

– 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

– 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

– 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

– 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

 

COSTRUZIONI:

– 42.91 Costruzione di opere idrauliche

– 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

 

COMMERCIO:

– 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

 

 

Possono, invece, riprendere le attività di:

 

SETTORE MANIFATTURIERO:

– 23.13 Fabbricazione di vetro cavo

– 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

– 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

– 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

– 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE:

– 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

– 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

 

Vi invitiamo quindi a controllare tutti i codici ATECO indicati nel provvedimento.

Per verificare il vostro codice Ateco potete vedere quanto indicato sulla visura della Camera di Commercio, oppure consultarvi con il vostro consulente fiscale.

 

 

Per comodità si allega una tabella che mette a confronto le diverse disposizioni e mostra chiaramente le attività consentite (in verde e in giallo) e non consentite (in rosso) SCARICA LA TABELLA

 

 

ATTENZIONE: – le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

 

Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.

 

Nel caso in cui l’azienda abbia come attività principale un’attività sospesa e come secondaria un’attività prevista nei suddetti codici ATECO, può continuare a svolgere solo l’attività secondaria autorizzata.

 

È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 1, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, e  degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita.

 

Per tutte le informazioni sulle comunicazioni da inviare al Prefetto e tutte le successive modifiche clicca qui: https://confartigianatobergamo.it/tutte-le-comunicazioni-alla-prefettura/

 

 

 

 

Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione), nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.

 

Restano sempre consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

 

Per quanto riguarda le ulteriori misure restrittive si prevede la possibilità in capo al Governo di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020) come ad esempio: limitazione della circolazione delle persone; limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, applicazione della misura della quarantena precauzionale, limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ecc. (per i dettagli si veda il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19)

 

Infine, a sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, tra le attività sospese rammentiamo per completezza le attività artigianali di servizio (ad eccezione dei servizi di pubblica utilità indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività), i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi

 

Il DPCM DEL 1 aprile 2020 ha spostato la scadenza al 13 aprile, (rispetto alla precedente scadenza del 3 aprile ).

 

Ricordiamo infine che, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, è previsto l’obbligo del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc.).

 

 

 


 

 

Ricordiamo inoltre che tutti gli uffici di sede e di territorio dell’Organizzazione saranno chiusi fino al 15 aprile p.v.

 

Nonostante la chiusura il nostro Team di esperti è disponibile a fornire assistenza.

 

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