ADR: chiarimenti e casi di non obbligatorietà della nomina del consulente

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In ordine alla definizione del corretto ambito di applicazione della disciplina afferente alla individuazione di un consulente  ADR, a partire dal 1° gennaio 2023, per il trasporto di merci pericolose su strada (secondo la Direttiva Europea 2020/1833), in mancanza, al momento, di chiarimenti ufficiali, si ritiene di poter fornire indicazioni in ordine alla esclusione, dal suddetto ambito di applicazione, dei produttori di rifiuti pericolosi in quanto non possono essere considerati destinatari diretti degli adempimenti e degli obblighi fissati dalla normativa in parola.

In particolare, infatti, la direttiva in oggetto si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada ed il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

 

Quindi in modo evidente trattasi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dorarsi di un consulente ADR.

 

A sostegno di quanto appena messo in evidenza, in primo luogo vi è la considerazione che non esiste una corrispondenza diretta fra la categoria dei rifiuti pericolosi come individuati dal “Codice dell’Ambiente” di cui al D.Lvo n. 152/2006 e le merci pericolose individuate nell’ambito dell’accordo internazionale ADR.

 

Fermo restando, pertanto, che sarebbe auspicabile un intervento in via interpretativa da parte delle amministrazioni competenti, deve potersi concludere che, comunque, ad avviso della scrivente Confederazione, al fine di individuare il corretto ambito di applicazione della normativa  in discorso, dal tenore letterale della norma appare evidente la volontà del legislatore di escludere dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose e che non costituiscono, quindi, un segmento funzionale di detta attività di trasporto.

 

Quanto descritto sopra riferito ai rifiuti, in ogni caso si ritiene che possa essere mutuato anche nel caso di merci pericolose, laddove esista un contratto di spedizione stipulato con aziende autorizzate al trasporto ADR di merci pericolose.

 

Si condivide la nota del Ministero dei Trasporti perfettamente in linea con la posizione interpretativa espressa da CONFARTIGIANATO e dalle altre organizzazioni di rappresentanza. (clicca qui per scaricare la nota)

 

In particolare, segnaliamo il seguente passaggio della nota ministeriale:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

 

Clicca qui per scaricare la richiesta interassociativa di chiarimento rivolta ai Ministeri competenti.

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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