CONSUMO SUL POSTO E SOMMINISTRAZIONE NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

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Continua la querelle per stabilire se il consumo sul posto negli esercizi di vicinato è ammesso in assenza di servizio assistito, con la sottile differenza tra consumo sul posto e somministrazione assistita.

 

Tra la fine di novembre 2019 e gli inizi di gennaio 2020 sono uscite una serie di sentenze (ben tre) del Consiglio di stato che è tornato a pronunciarsi in materia di consumo sul posto negli esercizi di vicinato, confermando solo in parte e con importanti distinguo il cambio di rotta operato con una precedente sentenza dell’8 aprile 2019.

Con le sentenze del 25 novembre 2019 e dell’8 gennaio 2020, la V sezione del Consiglio di Stato ha confermato che negli esercizi di vicinato il consumo sul posto è ammesso in assenza di servizio assistito inteso come “offerta da parte del gestore di un servizio ai tavoli ad opera di personale impiegato nel locale”.

Con queste pronunce il Consiglio di Stato rende, quindi, irrilevante la predisposizione di arredi e stoviglie all’interno del locale, contando solo la presenza o meno di personale ai tavoli. Un punto a favore del consumo sul posto.

Con la terza sentenza (31/12/19), invece, la medesima sezione del Consiglio di Stato ha introdotto alcune ulteriori valutazioni non in linea con quanto affermato nelle due sentenze sopra citate e che riprendono elementi dell’interpretazione funzionale del MiSE e del TAR del Lazio.

Il Collegio, infatti, ha stabilito che la somministrazione non può, ragionevolmente, essere circoscritta alla “presenza del c.d. servizio da sala, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori (…)”. La somministrazione può dunque includere anche pratiche senza camerieri.

 

Secondi i giudici del Consiglio di Stato, affinché vi sia somministrazione e non consumo sul posto “occorre che le attrezzature predisposte dall’esercente o da chi per lui – pur senza un servizio al tavolo – siano di caratteri, dimensioni, quantità e arredi tali da indurre indistintamente gli avventori al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati (…)”.
Tutta questa diatriba di fatto è generata da una mancanza di un chiaro e definitivo orientamento giurisprudenziale a livello nazionale che dovrebbe essere risolto con un intervento normativo che dia certezza agli operatori economici del settore. E’ pertanto necessario un intervento legislativo statale, o quantomeno a livello regionale, che consenta espressamente il consumo sul posto nei laboratori artigiani (equiparandoli alle aziende agricole, agli esercizi di vicinato e ai panificatori).
Confartigianato sta lavorando per proporre una norma che consenta da un lato di chiarire definitivamente il discrimine tra consumo sul posto e somministrazione e dall’altro estenda a tutto l’artigianato alimentare la possibilità di effettuare il consumo sul posto dei propri prodotti.
Regione Lombardia da tempo ha legiferato in merito.

 

La Legge Regionale n° 8/09 stabilisce la possibilità, per le imprese artigiane (iscritte all’Albo Artigiani) di effettuare la “vendita per il consumo immediato”, ovvero la cosiddetta “somministrazione non assistita”; per tali attività vige però l’obbligo di rispettare gli orari di apertura al pubblico che hanno una fascia massima dalle ore 06,00 del mattino alle 01,00 della notte; il comune di appartenenza, su richiesta motivata degli interessati, può applicare deroghe. Tali attività di “somministrazione non assistita” possono essere svolte solo previa comunicazione al proprio Comune.

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

 

 

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