Sono state raccolte, da parte di imprese del settore della ristorazione, alcune richieste di approfondimento circa l’applicazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 che prevede la verifica, a partire dal 6 agosto 2021, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al tavolo, al chiuso.
La disciplina dal lato delle imprese, che sono titolate a controllare i Green Pass, prevede che le stesse debbano rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy ed in particolare, devono:
- designare gli addetti alla verifica dei Green Pass;
- stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati;
- indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.
Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo dei pass a propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa in quanto l’articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale, quindi di un atto riportante in maniera precisa l’oggetto della delega: attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-DGC.
La delega deve essere arricchita dalle necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Quindi, descrivere che l’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione.
Il verificatore può accertare l’identità del portatore del Green Pass; al riguardo infatti l’articolo 13, comma 4, dello stesso DCPM dice che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. La norma, quindi, autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibire il documento di identità.
Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o, a richiesta, il documento d’identità, il verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali ed ove questi si rifiutasse può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, così come previsto dal comma 6 dell’art. 13.
È disponibile un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass, redatto da Confartigianato
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Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).