In vigore il Registro telematico dei cereali. Primi adempimenti da effettuare entro il 20 ottobre 2025 per evitare sanzioni

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È entrato ufficialmente in vigore il Registro telematico dei cereali, introdotto dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024 n. 0507566, che disciplina le modalità di attuazione per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

 

Chi è obbligato?

 

Devono tenere il registro:

  • le aziende agricole,
  • le cooperative,
  • i consorzi,
  • le imprese commerciali e
  • le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola

che, singolarmente o in forma associata, acquisiscono o cedono prodotti cerealicoli, a qualsiasi titolo.

 

Esclusioni

 

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, compresa la grande distribuzione organizzata (GDO);
  • le aziende che svolgono prevalentemente attività di allevamento e produzione di mangimi;
  • gli operatori che reimpiegano in azienda le quantità di prodotto (anche per uso zootecnico);
  • le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e dei cereali trasformati;
  • i cereali detenuti dalla filiera sementiera destinati alla semina o al reimpiego aziendale;
  • i prodotti trasferiti in strutture private o associative al momento della trebbiatura (in questo caso la registrazione è a carico del gestore della struttura).

 

Modalità di registrazione

 

Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, i volumi totali delle operazioni di carico e scarico entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche definite nell’allegato al decreto.

L’obbligo riguarda i soggetti che movimentano annualmente quantità superiori a:

  • 30 tonnellate di frumento duro
  • 40 tonnellate di frumento tenero
  • 80 tonnellate di mais
  • 40 tonnellate di orzo
  • 60 tonnellate di sorgo
  • 30 tonnellate di avena
  • 30 tonnellate complessive per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola

 

Prima scadenza

 

Il primo trimestre di riferimento è quello compreso tra 1° luglio e 30 settembre 2025.
Pertanto, le prime comunicazioni al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dovranno essere effettuate entro il 20 ottobre 2025.

 

Per evitare sanzioni, è fondamentale che le imprese interessate si adeguino tempestivamente ai nuovi adempimenti previsti dal Registro telematico dei cereali.

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

 

 

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