La Commissione Europea ha formalmente proposto di posticipare di un anno l’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale. L’obiettivo è permettere agli operatori di conformarsi al regolamento senza incontrare difficoltà operative. Questa proroga, fortemente richiesta da Confartigianato e altre associazioni di categoria, risponde alle sfide che le imprese stanno affrontando nell’adeguarsi alle prescrizioni contenute nel regolamento.
Se la proposta sarà approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, le nuove date di applicazione del Regolamento saranno:
- 30 giugno 2026 per le piccole e medie imprese (PMI);
- 30 dicembre 2025 per le grandi aziende.
Per supportare in particolare le PMI, comprese le microimprese e le persone fisiche, nell’adempimento dei loro obblighi normativi, la Commissione ha pubblicato:
- Le Linee guida, suddivise in 11 capitoli, che coprono tematiche come definizioni di diligenza dovuta, ruolo degli operatori, requisiti di legalità, periodo di applicazione e l’uso della certificazione. Al momento, il documento è disponibile solo in lingua inglese;
- Le FAQ, anch’esse attualmente disponibili solo in inglese, aggiornate con oltre 40 nuove risposte a domande raccolte da una vasta gamma di stakeholder internazionali.
Le PMI potranno beneficiare di un regime semplificato, i cui dettagli sono disponibili su una nuova pagina web dedicata (https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/factsheet-smes_en).
Tra le semplificazioni previste per le PMI, si segnalano:
- Non è necessario effettuare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence quando questa è già stata eseguita dall’operatore a monte, ovvero dall’operatore che per primo ha immesso sul mercato il prodotto o la merce derivata;
- Le PMI non sono tenute ad adottare politiche o procedure per mitigare i rischi di non conformità dei prodotti interessati;
- Gli operatori delle PMI non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione annuale previsti dal sistema di due diligence;
- Gli operatori che sono microimprese o persone fisiche possono incaricare un operatore o un commerciante successivo nella catena di fornitura come rappresentante autorizzato, che possa presentare la dichiarazione di due diligence per loro conto. Tuttavia, il rappresentante autorizzato non deve essere a sua volta una persona fisica o una microimpresa. In ogni caso, l’operatore che ha delegato mantiene la responsabilità della conformità del prodotto;
- I commercianti PMI non sono tenuti a esercitare la due diligence o a presentare dichiarazioni. Devono solo raccogliere informazioni pertinenti sui loro fornitori, diversamente dai commercianti non PMI, che devono verificare l’esecuzione della due diligence. Inoltre, i commercianti PMI saranno soggetti a controlli più leggeri da parte delle autorità competenti e non rientrano nelle quote obbligatorie dei controlli che le autorità devono effettuare.
Per maggiori informazioni, puoi contattare l’Ufficio Aree di Mestiere ai seguenti riferimenti: